Art. 35, c. 1, 2, D.Lgs. 33/2013
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI POTERI SOSTITUTIVI
Soggetto a cui sono attribuiti i poteri sostitutivi in caso di inerzia e di ritardo nei procedimenti amministrativi.
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto il meccanismo di sostituzione interna per la conclusione dei procedimenti amministrativi (c.d. poteri sostitutivi), modificando l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'istituto dei "poteri sostitutivi", allo scopo di tutelare il cittadino nelle ipotesi di inerzia e ritardi delle P.A. nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ha comportato l'introduzione di ulteriori obblighi in capo alle stesse.
A seguito delle modifiche intervenute l'art. 2, L. 241/1990 prevede ora:
Con Deliberazione della Giunta Esecutiva, di modifica al regolamento degli Uffici e dei Servizi, n. 14 del 24 febbraio 2017, l'Amministrazione ha individuato nel Segretario Generale Dr.ssa Anna Desimone, il funzionario cui sono attribuiti i poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
SERVIZI E MODULISTICA
in caso di inerzia dei funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi gli interessati potranno rivolgersi al dirigente sopra individuato ai seguenti recapiti:
MODULO PER LA RICHIESTA DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO
RIFERIMENTI NORMATIVI: ART. 2, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241